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LICENZIAMENTO e CHIUSURA CONTRATTO LAVORO COLF O BADANTI

Il contratto di lavoro colf o badanti può cessare per una delle seguenti cause:

  • interruzione del periodo di prova: durante il periodo di prova, le parti possono sempre recedere liberamente dal contratto d lavoro;
  • scadenza del termine: se il contratto di lavoro domestico è un contratto a tempo determinato, il rapporto cessa alla scadenza del termine, salvo proroghe o rinnovi;
  • risoluzione consensuale delle parti: in questo caso il datore di lavoro e il lavoratore decidono di cessare il rapporto di lavoro;
  • licenziamento: il datore di lavoro può cessare unilateralmente il rapporto, anche senza addurre le motivazioni, ma deve riconoscere alla colf o alla badante il preavviso disposto dal contratto collettivo salvo l’ipotesi di giusta causa; in assenza di preavviso, o nell’ipotesi in cui il preavviso sia minore rispetto a quanto prescritto, alla colf o alla badante è dovuta l’indennità sostitutiva corrispondente ai giorni di mancato preavviso;
  • dimissioni: in questo caso è la colf o la badante a dover fornire il preavviso prescritto dal contratto (il preavviso previsto per dimissioni è minore rispetto a quello disposto per il licenziamento) o la corrispondente indennità sostitutiva, salvo che sussista una giusta causa di dimissioni: in quest’ultima ipotesi, è il datore di lavoro a dover corrispondere l’indennità alla collaboratrice domestica; per i lavoratori domestici non è prescritto l’invio delle dimissioni telematiche;
  • morte del datore di lavoro: in quest’ipotesi, il rapporto termina con la morte del datore di lavoro, ma è necessario che un erede comunichi a “Consulenza e Servizi” la volontà di chiudere il contratto.
  • morte del lavoratore.

 

Quanti sono i giorni di preavviso?

I termini di preavviso necessari per il licenziamento della colf o della badante non cambiano in base all’inquadramento, ma in base all’anzianità di servizio maturata presso il datore di lavoro.

In particolare:

  • se il contratto di lavoro prevede un orario settimanale inferiore a 25 ore:
    • fino a 2 anni di anzianità, il preavviso sarà di 8 giorni di calendario;
    • oltre 2 anni di anzianità, il preavviso sarà di 15 giorni di calendario.
  • se il contratto di lavoro prevede un orario settimanale superiore a 25 ore:
    • fino a 5 anni di anzianità, il preavviso sarà di 15 giorni di calendario (7,5 per dimissioni);
    • oltre 5 anni di anzianità, il preavviso sarà di 30 giorni di calendario (15 per dimissioni).

I termini di preavviso sono raddoppiati se il datore di lavoro intima il licenziamento della badante, o della colf, prima del 31°giorno successivo al termine del congedo per maternità.

Per mancato o insufficiente preavviso per licenziamento, il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Quali documenti servono per chiudere il contratto di colf o badanti?

I documenti necessari per la pratica di chiusura del contratto di lavoro colf/ badanti sono:

  • documento di identità del datore di lavoro;
  • codice fiscale del datore di lavoro;
  • recapiti telefonici;
  • il contratto di lavoro;
  • le motivazioni della chiusura del contratto.

Tempi di consegna della chiusura del contratto

Il servizio verrà erogato in 1 giorno lavorativo dalla consegna della documentazione completa.

Come è possibile acquistare il servizio chiusura contratto colf/badanti?

L’acquisto del servizio potrà essere effettuato tramite pagamento con:

  • Carta di Credito (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)
  • PayPal
  • Bonifico Bancario

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Ti ricordiamo che il contributo versato include tutti i costi e non può essere richiesto altro contributo dal CAF e Patronato di destinazione. I CAF e Patronati aderenti al progetto hanno tutti dichiarato di non ricevere nessun contributo pubblico per le prestazioni erogate. I servizi indicati sono gratuiti, il contributo versato a “Consulenza e Servizi” è per il supporto e la consulenza sulla pratica.

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