Spese mediche, addio scontrini
Spese sanitarie detraibili nella precompilata anche senza l'esibizione di fatture e scontrini al Caf o all'intermediario abilitato. Chi vuole usufruire del superbonus nella dichiarazione dei redditi, può far trasmettere il modello da un intermediario diverso da quello che ha apposto il visto di conformità sulle spese che danno diritto al 110 per cento. Sono questi, fra gli altri, alcuni dei principali chiarimenti contenuti nelle due circolari omnibus in tema di dichiarazione dei redditi e visti di conformità per l'anno d'imposta 2022, diffuse il 19 giugno scorso dall'Agenzia delle entrate (circolari numero 14 e 15).Nonostante la mole dei due documenti di prassi amministrativa – ben 376 pagine – per ammissione della stessa Agenzia delle entrate potrebbero essere necessari ulteriori chiarimenti da inserire in una probabile terza circolare. Nei due documenti in commento, mancano infatti chiarimenti in relazione agli oneri e le spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo, i crediti d'imposta e, soprattutto sulle detrazioni pluriennali relative alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, per il Sisma bonus, il bonus verde, il bonus facciate, l'ecobonus e il Superbonus.
Spese sanitarie senza documenti
Fra gli aspetti più innovativi dei due documenti, merita senz'altro segnalare quanto previsto nella circolare n.14 del 19 giugno scorso in tema di spese sanitarie e oneri documentali.La regola generale è che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il professionista abilitato è sempre tenuto alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell'ambito del visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati.A tale regola l'Agenzia delle entrate pone però un'eccezione relativamente alle sole spese sanitarie.Per queste, infatti, si legge nella circolare n.14/e, il contribuente in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può esibire al Caf o al professionista abilitato, un prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, nella quale attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
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